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Legge 05/02/1992 n. 912. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima disciplina delle dichiarazioni di cui all’art. 23. 3. Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2 milioni. Competente all’applicazione della sanzione amministrativa è il prefetto. Art. 25 1. Le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell’interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Art. 26 1. Sono abrogati la L. 13 giugno 1912 n. 555, la L. 31 gennaio 1926 n. 108, il Regio Decreto Legge 1° dicembre 1934 n. 1997, convertito dalla L. 4 aprile 1935 n. 517, I’art. 143 ter c.c., Ia L. 21 aprile 1983 n. 123, I’art. 39 della L. 4 maggio 1983 n. 184, la L. 15 maggio 1986 n. 180, e ogni altra disposizioni incompatibile con la presente legge. 2. E’ soppresso l’obbligo dell’opzione di cui all’art. 5, comma secondo, della L. 21 aprile 1983, n 123, e all’art. 1, comma 1, della L. 15 maggio 1986 n. 180. 3. Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. Art. 27 1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Decreto.del.Presidente.della.Repubblica 12 ottobre 1993 n. 572 - Regolamento di esecuzione della Legge 05 febbraio 1992 n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza Art. 1 Definizioni 1. Nel presente regolamento la L. 5 febbraio 1992 n. 91, è indicata con la denominazione ìlegge”. 2. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d’iscrizione anagrafica; b) si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti; c) salvi i casi nei quali la legge richiede specificamente l’esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato. Art. 2 Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello Stato 1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge, qualora l’ordinamento del Paese di origine dei genitori preveda la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all’estero, eventualmente anche subordinandola ad una dichiarazione di volontà da parte dei genitori o legali rappresentanti del minore, ovvero all’adempimento di formalità amministrative da parte degli stessi. Art. 3 Dichiarazione di volontà 1. La dichiarazione di volontà rivolta all’acquisto della cittadinanza di cui all’art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) atto di riconoscimento o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o maternità, ovvero copia autentica della sentenza che o agli alimenti; c) certificato di cittadinanza del genitore. 2. La dichiarazione di volontà di cui all’art. 4, comma 1, lett. b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado; c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta. 3. Ai fini dell’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c) , della legge l’interessato deve aver risieduto legalmente in Italia senza interruzioni nell’ultimo biennio antecedente il conseguimento della maggiore età e sino alla data della dichiarazione di volontà. 4. La dichiarazione di volontà di cui all’art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita; b) documentazione relativa alla residenza. Art. 4 Istanze per l’acquisto della cittadinanza 1. L’istanza prodotta ai sensi dell’art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall’art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti: a) atto di nascita; b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l’atto; c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza; d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente. 2. L’istanza di cui al comma l deve essere trasmessa al Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 3. L’istanza prodotta ai sensi dell’art. 9 della legge dallo straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al Ministero dell’interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto articolo, dei seguenti altri: a) atto di nascita; b) certificato di situazione di famiglia; c) certificazione penale rilasciata dagli Stati di origine e di residenza. 4. L’istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data della presentazione. 5. E’ facoltà del Ministero dell’interno di richiedere, a seconda dei casi, altri documenti. 6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all’autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell’interno. 7. Le condizioni previste per la proposizione dell’istanza di cui all’art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento di cui all’art. 10 della legge. Art. 5 Reiezione delle istanze di concessione 1. L’autorità competente a respingere con proprio provvedimento motivato l’istanza prodotta ai sensi dell’art. 9 è il Ministero dell’interno. 2. L’istanza di cui al comma 1 può essere riproposta dopo un anno dall’emanazione del provvedimento stesso. Art. 6 Riconoscimento della sentenza straniera di condanna 1. Ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’art. 6 della legge, il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si considera pendente con la formale richiesta da parte del Ministero dell’interno al Ministero degli affari esteri per l’avvio della procedura necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa. Art. 7 Notifica e giuramento 1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza deve essere effettuata dall’autorità competente ai sensi dell’art. 23 della legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo. 2. Il giuramento di cui all’art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all’intestatario del decreto di cui agli artt. 7 e 9 della legge. 3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in Italia, dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza e, all’estero, dinanzi all’autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza, la quale rilascia all’interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo e del decreto di concessione all’ufficiale dello stato civile del comune della Repubblica competente secondo le norme 4. L’ufficiale dello stato civile dinanzi al quale è stato prestato il giuramento, o al quale e stata trasmessa copia del verbale di cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l’annotazione del decreto negli atti dello stato civile e ne dà immediata notizia al Ministero dell’interno. 5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto, I’interessato non e ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la produzione di nuovi documenti al Ministero dell’interno, la permanenza dei requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza. 6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della tassa di concessione governativa e dell’imposta di bollo assolta a norma delle vigenti disposizioni in materia. Art. 8 Rinuncia alla cittadinanza l. All’estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi all’autorità diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove il rinunziante risiede. Questa la iscrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell’interno ed al comune competente, secondo le norme dell’ordinamento dello stato civile per la trascrizione e l’annotazione a margine dell’atto di nascita. 2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere fatta dinanzi all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza. 3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) certificato di cittadinanza straniera; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera d) documentazione relativa alla residenza all’estero, ove richiesta. Art. 9 Decreto di intimazione 1. L’intimazione di cui all’art. 12, comma 1, della legge è fatta con decreto del Ministro dell’interno ed ha effetto dal giorno della notificazione all’interessato. 2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo, I’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero. Art. 10 Riacquisto della cittadinanza 1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli artt. 13 e 17 della legge devono essere corredate della seguente documentazione: a) atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto; b) documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana; c) documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia; d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente. Art. 11 Inibizione al riacquisto 1. Agli effetti dell’art. 13, comma 1, lett. e), della legge la prova di aver abbandonato l’impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonché il servizio militare per uno Stato estero deve essere data al Ministero dell’interno. 2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del riacquisto della cittadinanza nonostante l’adempimento delle condizioni stabilite dal comma 1, lett. c), d) ed e), dell’art. 13 della legge viene trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e l’annotazione a margine dell’atto di nascita. 3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 3, della legge il sindaco è tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio è compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione. Art. 12 Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori 1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 14 della legge l’acquisto della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla data in cui quest’ultimo acquista o riacquista la cittadinanza. |
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